Al processo per i fatti avvenuti in Val di Susa nel febbraio del 2010, il Pubblico ministero ha chiesto oggi che venga ascritta la responsabilità individuale per ciascuno dei 24 attivisti No Tav imputati, per un totale di 38 anni di carcere e oltre 7000 euro in ammende. Le pene richieste vanno dagli 8 mesi ai 5 anni con molte richieste di attenuanti generiche per gli imputati incensurati, ma altrettante richieste di revoca della sospensione condizionale. I reati contestati dal Pm vanno dal travisamento a resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico esercizio, ma anche violenza privata e rapina.
Dopo aver riassunto i fatti avvenuti il
17 febbraio 2010 a Coldimosso - in Val di Susa- e poi nella notte
all'ospedale delle Molinette a Torino presso le Molinette, inclusa la
contestazione alla tipografia de La Stampa, il PM si è soffermato in
particolare a illustrare le sue giustificazioni per motivare i reati di
violenza privata e rapina.
L’accusa di violenza privata è dovuta al
blocco avvenuto al passo carraio la Stampa, che non che ha impedito
alle copie del quotidiano di essere distribuite, mentre la violenza
viene cosatituita dall’impedimento dei distributori a rispettare i tempi
di consegna predisposti dall’azienda.
La rapina è per quanto avvenuto
all'ospedale delle Molinette, quando un agente della Digos venne
allontanto dall'ingresso al Pronto soccorso insieme ad un altro
poliziotto e la sua agenda finì per terra, e i presenti non la
restituirono. L’accusa di rapina sarebbe perché, "pur non trattandosi di
oggetto di valore economico, l’agenda è un oggetto di lavoro che
contiene dati sensibili di cui gli attivisti coinvolti possono
giovarsi".
Dopo la requisitoria e le richieste del
Pm per ogni singolo imputato sono intervenuti gli avvocati difensori di
Haji Tawfik, Marco Commisso e Fabrizio Berardinelli.
Per Haji Tawfik, la difesa è tornata a
mettere in dubbio l’identificazione datane dall’ispettore Fusco. Secondo
la difesa, Fusco identifica H.T. a Coldimosso durante un momento di
concitazione, dopo le cariche appena effettuate, tra il fumo dei
lacrimogeni; Fusco chiama Haji e lui si gira, vero, ma lo chiama per
cognome e non per nome. Il che ripropone, come alla precedente udienza,
il riesame degli episodi in cui Haji Tawfik e il fratello Idris sono
stati confusi. I due vengono descritti come molto simili, difficilmente
distinguibili dallo stesso Fusco; e viene rivista dalla difesa anche la
deposizione dell’agente Favero che riconosce Tawfik perché rasato.
Vengono descritti come l’uno più robusto dell’altro, come l’uno più
anziano dell’altro, ma la difesa ribadisce che quando il giovane viene
identificato ha un cappuccio sulla testa, la corporatura dei due
fratelli è in realtà molto simile, e in quanto a maggiore o minore età i
due sono pressoché coetanei (l’uno del 1985, l’altro del 1987). Chi sia
stato identificato, e come, secondo la difesa resta ancora da chiarire.
Anche per la difesa di Commisso
l’aspetto ambientale è centrale: il 17 febbraio fa freddo, è nevicato la
mattina e durante gli scontri in prossimità della trivella a Coldimosso
piove. Sono passate le 18.00. Sono stati lanciati lacrimogeni in un
luogo boschivo (per l’ispettore Fusco al massimo 2, per l’agente Favero
più o meno una decina), effettuate due cariche e il clima non è certo
disteso. Commisso viene descritto da un agente come “agitato”, da un
altro come “travisato”.
Ma appunto la situazione è tesa, il clima freddo
e viene imputata per travisamento una persona che più volte, ben
sapendo di essere ripresa, compare e non ha tema di comparire a volto
scoperto, il che vuol dire che l’essersi coperto il viso, le vie
respiratorie dopo le cariche, dopo i lacrimogeni e in una fredda sera di
febbraio non può significare altro che l’essersi coperto per protezione
e non per travisamento, con una sciarpa e non con tutto un armamentario
atto a uno scopo precipuo ben più cospicuo di una comune vestizione
invernale. Diversamente bisognerebbe tacciare di reato metà popolazione
che in pieno inverno se ne va per la città infagottata.
Per Berardinelli pure viene chiesta
l’assoluzione, come per i casi precedenti. La sua identificazione
avviene a “Susa, località Chianocco” e l’avvocato Carena critica la
possibilità di rinvenire il luogo stesso dell’identificazione, del luogo
stesso in cui un reato possa essere stato commesso (a Susa o a
Chianocco?). Ma tanto peggio risulta poi la qualità stessa
dell’identificazione. L’ispettore Fusco, ricorda la difesa, ha
ripetutamente affermato di non aver mai incontrato Berardinelli: la sua
identificazione avviene grazie al collega Siracusa che indica
Berardinelli nei filmati. Ma questa, sostiene l’avvocato Carena, è al
più “una suggestione utile a un’indagine, all’approfondimento di
un’indagine, ma non può essere considerata una prova”. L’unico ad aver
individuato Berardinelli è Fusco, ma a Fusco stesso, Berardinelli è
stato indicato su un filmato dal collega Siracusa: perché allora non
aver sentito Siracusa, se è colui che può identificare l’imputato?
Perché non credere per converso alle testimonianze della difesa che al
contrario testimoniano come Beradinelli fosse presente alla
manifestazione, come da lui stesso ammesso, ma vi fosse per tenere la
cronaca radiofonica con Radio Blackout; un teste prodotto dalla difesa
varrebbe meno di uno prodotto dall’accusa? Del resto, anche Berardinelli
viene ripreso dalle telecamere e viene ripreso sempre a volto scoperto.
In che modo l’imputato avrebbe quindi concorso nel commettere un reato?
In quale momento, ammesso che sia stato commesso un reato, l’imputato
avrebbe potuto evitare che venisse realizzato da altri? Fermo restando
che parlare di concorso significa addurre un aiuto, un supporto, un
sostegno vero e proprio a che il reato potesse essere commesso o a
seguito di esso. Parlare di concorso materiale o morale significa in
definitiva portare in tribunale chinque abbia partecipato alla
manifestazione.
da contropiano

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