Non una generica amnistia ma un’amnistia politica a tutti gli effetti che copra anche quei reati «commessi, anche con finalità politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi del lavoro, dell’occupazione, della casa e della sicurezza sociale e in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni determinate da eventi di calamità naturali», come fu per l’amnistia del 1970.
Intervento di Livio Pepino, ex magistrato, oggi in pensione, fondatore di Magistratura democratica, sulla necessità di un’ amnistia sociale
Hanno ragione Manconi e Anastasia a sostenere, sul manifesto di ieri,
che le contingenze politiche e gli interessi personali del cavaliere di
Arcore non devono mettere il silenziatore al dibattito su amnistia e
indulto, aperto da tempo (seppur sotto traccia) e che ha subìto
un’impennata (in qualche modo un abbraccio mortale) con l’improvvida
forzatura operata da amici e commensali di Silvio Berlusconi nella
spasmodica ricerca di assicurargli salvacondotti o impunità. E hanno
ragione anche nel sottolineare che ci si deve guardare dai ricatti al
contrario, cioè da quella posizione che, per evitare di assicurare un
privilegio a chi non lo può avere, finisce per escludere l’applicazione
di un trattamento equo a chi ne avrebbe diritto. Ma c’è, nell’articolo,
un punto da approfondire se si vuole indirizzare il dibattito in una
prospettiva realistica (seppur non per i tempi brevi), almeno tra chi,
già nel 2006, segnalava l’irrazionalità di un indulto non affiancato da
amnistia.
Non è vero che i cosiddetti provvedimenti di clemenza devono riguardare solo i fatti di minima entità. Anche storicamente non è stato sempre così. Penso all’amnistia politica concessa con l’articolo 1 del decreto presidenziale 22 maggio 1970, per chiudere i seguiti penali della stagione del ’68-’69 nella quale, con riferimento al solo ultimo quadrimestre del 1969, erano state denunciate – secondo i dati, come sempre errati per difetto, del ministero dell’interno – 8.396 persone per 14.036 reati, tra i quali 235 per lesioni personali, 19 per devastazione e saccheggio, 4 per sequestro di persona, 124 per violenza privata, 1.610 per blocchi stradali e ferroviari, 29 per attentati alla sicurezza dei trasporti, 3.325 per invasione di aziende, terreni ed edifici e 1.376 per interruzione di pubblici servizi.
Orbene l’amnistia
si estese, allora, a tutti i reati «commessi, anche con finalità
politiche, a causa e in occasione di agitazioni o manifestazioni
sindacali o studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a
problemi del lavoro, dell’occupazione, della casa e della sicurezza
sociale e in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni
determinate da eventi di calamità naturali» punibili con una pena non
superiore nel massimo a cinque anni e, sempre alle stesse condizioni,
per la violenza o minaccia a corpo politico o amministrativo, la
devastazione, gli attentati alla sicurezza di impianti, il porto
illegale di armi o parte di esse e l’istigazione a commettere taluno dei
reati anzidetti.
Furono, dunque, amnistiati – se commessi in occasione
di manifestazioni politiche – anche delitti puniti con sanzioni assai
elevate, come la devastazione, per cui l’articolo 419 del codice penale
prevede addirittura una pena da otto a quindici anni di reclusione. La
ragione la chiarì, nel dibattito alla camera, il relatore della legge di
autorizzazione dell’amnistia affermando che occorreva dare risposta al
«disagio diffuso nella pubblica opinione che, pur deprecando taluni
episodi di autentica delittuosità e pericolosità sociale, ritiene in
gran parte sproporzionata e sostanzialmente ingiusta la rubricazione di
quelle vicende sotto titoli di reato che erano stati dettati in un’epoca
in cui era sconosciuta la realtà storica dei conflitti che
caratterizzano tutti gli stati moderni».
Il punto è proprio qui, in positivo e in negativo, per ciò che si può e per ciò che non si può fare, per ciò che può stare insieme e ciò che non tollera compromessi. Un’amnistia razionale e, per questo, utile anche oltre la contingenza deve fare delle scelte e non mettere dei tratti di penna più o meno a caso.
Deve, in particolare, cancellare oggi i reati
anacronistici o meno gravi commessi in passato nell’attesa (operosa)
che, in futuro, gli stessi siano abrogati o riscritti. Solo così
l’amnistia può essere, insieme, un provvedimento socialmente accettato e
l’anticipazione di un sistema penale diverso (e non una semplice,
ancorché preziosa, aspirina per diminuire temporaneamente la sofferenza
di un carcere che scoppia).
Se si segue quest’ottica, le conseguenze
sono evidenti: non si può concedere amnistia per quei reati, anche se in
ipotesi puniti con pene miti, che creano un grande allarme sociale e
sul cui contrasto l’intera società civile e politica è, almeno a parole,
duramente impegnata. È il caso, per esempio, della corruzione e
dell’evasione fiscale, universalmente indicate come responsabili
dell’impoverimento del paese.
Al contrario, l’amnistia ha un senso –
almeno per chi coltiva l’idea di una società giusta e fatta di uguali –
per tutti i reati bagatellari (per i quali la sanzione penale è in ogni
caso inadeguata e sproporzionata) e, a prescindere dalla pena, per quei
delitti che stigmatizzano le persone (ovviamente quelle sgradevoli o
sgradite) più che i fatti e di cui si trovano molteplici esempi nella
legge sugli stupefacenti, in quella sull’immigrazione e nella parte del
codice penale dedicata all’ordine pubblico.
So bene che, oggi, proporre un’amnistia e un indulto siffatti significa andare incontro a scomuniche e veti bipartisan. Ma parlarne significa aprire, finalmente, un dibattito sul diritto penale che vogliamo, sulle regole della nostra convivenza, sulle modalità di gestione del conflitto sociale. Temi che, prima o poi, dovranno entrare anche nelle competizioni elettorali.
Livio Pepino da il manifesto

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